Associazione
Circolo Valentino Rovisi
Via Tre Novembre, 19
38035 Moena (TN)
P.IVA 01656900220
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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE

Denominata “ Pian.. pian..  bel.. bel” del Comune di Moena, con sede in Moena, Piazza C. Battisti n° 21.

L’anno duemiladue, il giorno 12 del mese di aprile, tra i signori:

  • Loraschi Emilia, nata a  San Remo , residente a Moena, in Via Loewi n° 52.
  • Pellegrin Anna Maria, nata a Sorga, residente a Moena, in Via Campagnola n° 3/B.
  • Scarian Luciana nata a  Cavalese, residente a Moena, in Via Even n° 10.
  • Zanon Enrica, nata a Moena , residente ad Arco, in Viale Santoni 18/A    
  • Gabrielli Maria Pia, nata a Predazzo, residente a Moena, in Via Campagnola n° 3/B.
  • Jellici Lina nata a Moena, residente a Moena in Piazza Italia n° 34.
  • Muraro Eleonora, nata a Terragnolo, residente a Moena, in Via Campagnola n° 7.
  • Bez Mario, nato a Moena, residente a Moena, in Via Roncac n° 10.
  • Mascotti Rita, nata a Coredo, residente a Moena, in Via Costalunga n° 37 .
  • Gandolfo Gino, nato a Venezia, residente a Venezia in via S. Polo n° 1284.
  • Fiorimonte Renata, nata a Venezia, residente a Venezia in via  S. Polo n° 1284.
  • Dellantonio Adriana, nata a Moena, residente a Moena in Via Madonnina n° 17.

Si conviene e si stipula quanto segue:

  1. è costituita l’Associazione culturale e ricreativa, denominata “Pian.. pian.. bel.. bel”,  del comune di Moena.
  2. La sede dell’associazione è stabilita in Moena (TN), Piazza C. Battisti n° 21.
  3. L’Associazione ha per scopo lo studio della condizione umana, adulta, la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di diletto, di informazione, e di formazione atte a migliorare l’inserimento sociale delle persone adulte; la sensibilizzazione ai problemi della vita nelle varie età. Tutto ciò in collegamento con istituzioni similare in Italia e all’estero.
  4. L’associazione è retta dallo Statuto composto dei suoi 36 articoli, che si allega al presente atto.
  5. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi riuniti in assemblea eleggono per il primo anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione nelle persone dei Signori e con le seguenti cariche:
    • Zanon Enrica Presidente
    • Gandolfo Gino Vice Presidente
    • Mascotti Rita Tesoriere
    • Jellici Lina Consigliere
    • Bez Mario Segretario
    e il collegio dei revisori dell’Associazione nelle persone dei Signori:
    • Pellegrin Anna Maria 
    • Muraro Eleonora
    i quali dichiarano di accettare la carica.
  6. Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
  7. Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti.
  8. Gli esercizi sociali decoreranno dal giorno uno del mese di ottobre al giorno 30 del mese di settembre.
  9. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Moena lì 12 aprile 2002

Statuto dell' associazione culturale ricreativa

  • art. 1 E’ costituita l’Associazione culturale e ricreativa denominata “Pian.. pian.. bel.. bel”, con sede in Moena, Piazza C. Battisti n° 21.
  • art. 2 L’Associazione non ha scopi di lucro, ed ha come finalità lo studio della condizione umana adulta, la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di diletto,di informazione, di formazione atte a migliorare l’inserimento sociale delle persone adulte; la sensibilizzazione ai problemi della vita nelle varie età. Tutto ciò in collegamento con istituzioni similare in Italia e all’estero.
  • art. 3 L’Associazione è composta di soci effettivi ed onorari.
    Sono soci effettivi coloro i quali hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. Sono soci onorari tutti coloro che hanno svolto attività all’interno dell’Associazione, ritenute meritevoli dal Consiglio direttivo. Ogni socio onorario può sempre chiedere l’adesione a socio effettivo.
  • art. 4
    I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti, di privati e di associazioni, da lasciti e donazioni. L’Associazione può compiere operazioni mobiliari e immobiliari per il conseguimento dell’oggetto sociale.
  • art. 5 Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo.
  • art. 6 L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo, contro la cui decisione, motivata, è ammesso appello in assemblea. Non sono in ogni caso ammesse adesioni a titolo temporaneo.
  • art. 7 La qualifica di socio, così come la quota corrispondente, non sono trasferibili né per atto fra vivi né per mortis causa. La quota non è rivalutabile.
  • art. 8 La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione.
  • art. 9 I soci cessano di appartenere all’Associazione:
    • per dimissioni volontarie contenute in lettera ordinaria indirizzata al Consiglio direttivo
    • per morosità:il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota entro 30 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’Associazione.
    • Per espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro l’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  • art. 10 L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo ottobre e terminano il trenta settembre di ciascun anno, salvo quanto previsto dall’atto costitutivo.
  • art. 11 Gli organi sociali sono:
    • L’assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
    • Il Presidente;
    • Il Consiglio direttivo;
    • Il Collegio dei revisori dei conti.
  • art. 12 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  • art. 13 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio partecipante potrà presentare una sola delega, con diritto di voto.
  • art. 14 La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’anno precedente.
  • art. 15
    La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla minoranza di un quinto dei soci effettivi i quali potranno proporre l’ordine del giorno.
    In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta gg. dal ricevimento della richiesta, da parte del Presidente del Consiglio direttivo.
  • art. 16 La convocazione dell’assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione almeno 15 gg. prima della data di convocazione.
  • art. 17 Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.
    Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  • art. 18 Spetta all’assemblea dei soci:
    •  decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
    •  deliberare sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
    •  eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione può essere variata con delibera assembleare anche in assenza di quorum previsto per le modifiche dello statuto;
    •  decidere su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l’approvazione assembleare.
  • art. 19 Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e  deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e il 40% più uno dei soci in seconda convocazione.
  • art. 20 Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti dall’assemblea i quali nel proprio ambito nominano il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e il Consigliere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio saranno adottate a maggioranza.
  • art. 21 Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la sua maggioranza. In tal caso dovrà provvedere all’immediata convocazione dell’Assemblea.
    In caso di dimissioni che non comportino il venir meno della maggioranza dei membri, il Consiglio potrà dar luogo all’istituto della cooptazione.
  • art. 22 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri dello stesso, senza formalità alcuna.
  • art. 23 Spetta al Consiglio direttivo di:
    • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
    •  proporre all’assemblea l’esclusione dei soci per morosità o per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
    • assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l’attività sociale;
    • redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
    • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia richiesto dai soci;
    • programmare l’attività dell’associazione nel rispetto delle direttive dell’assemblea;
    • adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci, che si dovessero rendere necessari;
    • curare l’ordinaria amministrazione, e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.
  • art. 24 Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario.
  • art. 25 Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
  • art. 26 Il Vicepresidente sostituisce  pienamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato il Vicepresidente.
  • art. 27 Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Presidente, del Consiglio direttivo e dell’assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione e alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.
  • art. 28 IL Collegio dei revisori dei conti è composto da tre persone, due elette dall’assemblea e la terza di nomina comunale. Le stesse provvedono a nominare, fra di loro, il Presidente. Il Collegio deve essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo e a quelle dell’assemblea e vi partecipa in via consultiva. I revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l’assemblea. Il Collegio dura in carica per il periodo di un anno.
  • art. 29 La carica di Presidente, Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere e di Consigliere dell’Associazione è incompatibile con la qualifica di animatore, o personale educatore, o altro personale retribuito.
    La funzione di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica comprese quelle tecniche. Non può essere eletto componente del Consiglio direttivo chi riceve compensi o onorari dall’Associazione per il suo operare all’interno dell’Associazione stessa.
  • art. 30 Tutte le controversie fra l’Associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell’Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dagli altri due arbitri.
    Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati  sono quelli previsti dallo Statuto.
    La proposta di radiazione di un Socio dell’Associazione deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione per la successiva delibera del Consiglio direttivo e ratificata da parte dell’Assemblea generale dei soci. I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.
  • art. 31 La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta  in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze favorevoli di cui all’art. 19 del presente Statuto.
  • Art. 32 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
  • Art. 33 In caso d’estinzione o scioglimento dell’Associazione i beni della stessa saranno attribuiti ad un’associazione o ad un ente, scelti dall’assemblea, con fini analoghi a quelli dell’associazione stessa e comunque a fini di utilità sociale.
  • Art. 34 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile.
  • Art. 35 A parziale modifica dell’articolo 1 del presente Statuto, il nome dell’Associazione “Pian.. pian.. bel.. bel” è integrato, per volere dell’Assemblea e su proposta unanime del Consiglio Direttivo, con il nome “Renata Fiorimonte” a ricordo del primo Socio fondatore scomparso (vedi verbale di Assemblea del 13 novembre 2004).
  • Art. 36 Per volere dell’Assemblea, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, l’articolo 20 del presente Statuto viene cosi modificato:
    Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall’Assemblea i quali nel proprio ambito nominano il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e i due Consiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio saranno adottate a maggioranza (vedi verbale di Assemblea del 13 novembre 2004).

 
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